Come si impugna un testamento olografo falso?
Il testamento olografo è quel tipo di testamento scritto per intero, datato e sottoscritto dal testatore. E’ la tipologia più comune, che non richiede l’intervento del notaio per la sua redazione.
Uno dei requisiti essenziali per la sua validità è, per l’appunto, l’olografia, ovvero deve essere scritto per intero di proprio pugno dal testatore.
Nel caso in cui, in seguito alla morte di un soggetto, venga ritrovato un testamento che si presume falso, perché non scritto dal testatore, ed alcuni degli eredi vogliano valersene, gli altri interessati potranno rivolgersi al giudice per far dichiarare la falsità dell’atto di ultima volontà.
Nel corso degli anni, in giurisprudenza, si sono succeduti vari orientamenti per indicare quale fosse la corretta azione da esercitare avanti all’autorità giudiziaria per questo scopo.
Un primo indirizzo, ritenendo che il testamento olografo fosse una semplice scrittura privata, utilizzava, allo scopo di contestarne l’autenticità, il disconoscimento della scrittura ai sensi dell’art. 214 c.p.c.: in tal modo, per la parte contro cui veniva prodotto il testamento era sufficiente disconoscerlo (o, meglio, non riconoscerlo), mentre l’onere di provarne l’effettiva provenienza dal defunto incombeva sulla controparte interessata all’efficacia della scheda testamentaria.
Un secondo orientamento, pur non ritenendo il testamento olografo un atto pubblico, ne riconosceva la particolare rilevanza, tale da richiedere, per contestarne l’autenticità, l’azione di querela di falso prevista dall’art 221 c.p.c., con onere della prova a carico del richiedente.
Nel 2015, intervenivano le Sezioni Unite della Cassazione per risolvere questo contrasto.
La sentenza delle Sezioni Unite riconosceva la natura di scrittura privata del testamento, anche se sui generis, e riteneva che, per contestarne l’autenticità, non fossero adatte le due soluzioni precedentemente descritte, indicando, invece, una terza e più corretta via: proporre un’azione di accertamento negativo della genuinità della scheda testamentaria e quindi della provenienza della scrittura.
Con tale azione si tende ad accertare l’inesistenza di un diritto altrui, sul presupposto di un interesse ad agire per ottenere quel risultato.
Scegliendo questa soluzione, a giudizio della Cassazione, si evitava che, con un semplice disconoscimento di scrittura (prima soluzione sopra esposta), la parte contro cui era prodotto il testamento facesse gravare sull’altra l’onere di provarne la veridicità, considerato che la scheda testamentaria ha già una sua particolare forza dimostrativa; allo stesso tempo, non era necessario avviare un lungo procedimento incidentale di querela di falso (seconda soluzione proposta), così ottenendo un risultato più rapido ed interno al processo.
Avv. Francesco Gianfreda