Accesso alla documentazione bancaria anche per l’erede escluso dalla successione
Una recente pronuncia dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) ha riguardato il caso in cui una figlia, che era stata esclusa dalla successione del proprio genitore (tecnicamente definita “erede legittimaria pretermessa”), aveva chiesto alla banca dove il genitore aveva il conto corrente di poter accedere alla relativa documentazione bancaria, in modalità non oscurata.
In particolare, la figlia aveva la necessità di conoscere i destinatari di eventuali bonifici da parte del defunto genitore, per poter verificare la presenza di lesioni della sua quota di legittima e quindi tutelare i suoi diritti di erede.
Visto il rifiuto della banca, la figlia si è rivolta all’ABF, che le ha dato ragione, accogliendo il suo ricorso e disponendo che la banca consegnasse alla ricorrente la documentazione richiesta, senza oscuramento dei nomi dei beneficiari delle operazioni bancarie.
L’Arbitro ha ritenuto che l’accesso alla documentazione bancaria del defunto genitore fosse indispensabile per poter ricostruire il patrimonio ereditario ed esercitare le più opportune azioni a difesa della quota di legge riservata all’erede.
Questo diritto trova fondamento nell’articolo 119 del TUB (Testo Unico Bancario), che consente l’accesso alla documentazione bancaria, oltre al cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo.
La norma, in linea con l’orientamento della Corte di Cassazione (sent. n. 11554/2017), va interpretata in senso ampio, ricomprendendo non solo l’erede ma chiunque possa dimostrare di vantare un’aspettativa qualificata a titolo ereditario, pertanto anche la figlia esclusa dalla successione.
Ne consegue che in questi casi la banca non può opporre il suo rifiuto, eventualmente giustificandolo per ragioni di privacy, perché in tal modo pregiudica i diritti patrimoniali di altri soggetti che derivano dalla morte del correntista.
Avv. Francesco Gianfreda